La Corte di Giustizia dell’unione europea ha stabilito che i testimoni di Geova non possono trattare dati personali: comuni e sensibili, raccolti durante la predicazione porta a porta, anche per essere utilizzati nelle successive visite dai predicatori .
La Corte di Giustizia dell’unione europea, c on la sentenza del 10 luglio 2018, ha statuito che l’attività di predicazione porta a porta dei membri della comunità dei testimoni di Geova non rientra tra le eccezioni previste dalla normativa dell’unione europea in materia di protezione dei dati personali, poiché non si tratta specificatamente di un’attività esclusivamente personale o domestica, alla quale il diritto dell’unione europea in materia di trattamento dei dati personali non si applica.
Dunque è confermato che i testimoni di Geova non possono memorizzare nelle proprie agende digitali o cartacee e nelle rubriche telefoniche o in qualsiasi altro modo, dati personali di chiunque, se utilizzati ai fini della predicazione.
Prof. avv. Nevio Brunetta (avvocato Quo Vadis a.p.s.)
Fonti: Corte di Giustizia, Grande Sezione, contenzioso: Garante della protezione dei dati Finlandese contro testimoni di Geova. Vedi anche in Diritto e Giustizia,comunitario internazionale, privacy, rivista on line dell’ 11 luglio 2018, edizioni Giuffrè.
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