MORTA DOPO ASPORTAZIONE DI UN NEO – CONDANNATI SANTONE E MEDICO – LA SENTENZA 24/2/2023

Morta dopo asportazione neo, la sentenza: “Sintomi sottovalutati, ma niente dolo”

Per la morte di Roberta Repetto sono stati condannati il “santone” del centro Anidra Paolo Bendinelli e il medico bresciano Paolo Oneda a tre anni e quattro mesi, la famiglia Repetto: “Emergono contraddizioni e una sottovalutazione del fenomeno della manipolazione mentale”

Sono state depositate le motivazioni della sentenza di primo grado del processo per i fatti che hanno portato alla morte di Roberta Repetto, 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l’asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca e curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione. Il “santone” del centro olistico, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda sono stati condannati a tre anni e quattro mesi ciascuno per omicidio colposo mentre la psicologa Paola Dora è stata assolta. Secondo il giudice, per riassumere, i due imputati sottovalutarono il rischio e le condizioni della donna, ma non ci fu dolo. 

“Responsabilità colposa, non dolosa”

Le motivazioni sono contenute in un corposo documento di quasi 70 pagine dove il giudice dell’udienza preliminare Alberto Lippini spiega che la responsabilità di  Bendinelli e Oneda è colposa e non dolosa perché “non vi sono riscontri in atti circa il fatto che i due imputati si fossero rappresentati la morte di Roberta Repetto come probabile evento successivo all’iniziale condotta di asportazione del neo. Seppur vi sia stata una incredibile sottovalutazione del rischio da parte dei due imputati, nonostante i ripetuti segnali provenienti dalla Repetto circa le sue condizioni di salute, i sintomi che la stessa mostrava non potevano in alcun modo far pensare che la stessa sarebbe deceduta in conseguenza dell’asportazione del nevo, anche in considerazione del fatto che Roberta Repetto, fino al momento del ricovero in ospedale, ha continuato regolarmente tutte le molteplici attività nelle quali era impegnata”.

Le motivazioni della sentenza

Il giudice spiega che “il dolo eventuale ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque”. Questo vuol dire che per rilevare il dolo sarebbe stato necessario che “gli imputati avessero la certezza che il neo della donna fosse un melanoma, che i linfonodi fossero da collegarsi a quel neo e che, nonostante ciò, la donna sarebbe probabilmente morta in conseguenza ditale situazione”. Tutto questo secondo il giudice non è successo. Viene poi citata letteratura medica spiegando che “consultando la letteratura medica, le linfoadenopatie inguinali sono ordinariamente riconducibili a una lunghissima lista di malattie infettive, immunologiche o a patologie infiammatorie e solo in rari casi sono sintomatiche di un processo metastastico dovuto alla presenza di una patologia tumorale quale il melanoma”. Secondo il giudice è quindi “plausibile che non solo Bendinelli, che non ha competenze mediche in materia, ma pure Oneda, medico specialista, a fronte del sintomo manifestato dalla Repetto, non si siano rappresentati in alcun modo la possibilità che il rigonfiamento potesse essere sintomatico di un processo metastatico in atto dovuto ad una patologia oncologica da melanoma”.

Secondo la sentenza “se Oneda si fosse realmente confrontato con l’evento morte e vi avesse in qualche modo aderito al fine di tutelare sé stesso, non si spiegherebbe il suo cambio di atteggiamento in data 30 settembre 2020”. Data in cui il medico, a fronte delle gravissime e irreversibili condizioni di salute di Repetto “non ha continuato a rimanere inerte, ma, ancora prima che giungessero i genitori e la sorella, ha informato la stessa dell’estrema gravità della situazione, convincendola a recarsi in ospedale per sottoporsi ad esami ed al successivo ricovero”.

“Sussiste quindi anche per l’Oneda – si legge ancora – il ragionevole dubbio che lo stesso non si sia reso conto fino all’ultimo della grave patologia che affliggeva Roberta Repetto e, laddove se ne fosse acconto, si sarebbe immediatamente attivato al fine di provare a convincerla ad avviarsi verso un adeguato percorso clinico-diagnostico”. Nessun dolo quindi per il giudice ma “colpa cosciente” in condotte “estremamente gravi”.

Bendinelli assolto da accuse di violenza sessuale e circonvenzione d’incapace

Bendinelli è stato invece assolto dalle accuse di violenza sessuale e circonvenzione d’incapace perché “non si è in grado di individuare i singoli episodi di violenza sessuale che si intenderebbe addebitare all’imputato, limitandosi così, in maniera sommaria e generica a collocare la condotta criminosa in un lasso temporale del tutto indeterminato che, di fatto, non consente all’imputato stesso neppure di individuare in maniera specifica i fatti che gli vengono addebitati con conseguente violazione del principio di specificità dell’addebito penale”.

Il giudice rileva che nei diari personali di Repetto emerge come la stessa non avesse partecipato “ai lavori sulla sessualità in maniera continuativa” e sono presenti interruzioni volontarie in diverse occasioni, anche per lunghi periodi: “Proprio la circostanza che la donna scegliesse liberamente se e quando interrompere i predetti incontri insinua il dubbio circa l’effettivo condizionamento di Bendinelli nel condurla a compiere atti sessuali. Dal contenuto dei diari non sembra emergere, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, l’inconsapevolezza della donna di aderire alle pratiche sessuali ma, al contrario, traspare la volontà della stessa di prendere parte liberamente ad esse”.

Bendinelli è stato assolto anche per il reato di circonvenzione d’incapace per il quale era imputato in concorso con Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca per la quale il processo con rito ordinario inizierà invece il prossimo 11 luglio. Era stato rinviato proprio in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza relativa alla condanna di primo grado con rito abbreviato.

Secondo il giudice anche in questo caso “non è stato dimostrata, al di la’ di ogni ragionevole dubbio, una stretta correlazione tra la soggezione che la Repetto aveva nei confronti del Bendinelli e gli atti da lei compiuti di elargizione economica. In altre parole, non è sufficiente una situazione di ‘dipendenza psicologica’ della vittima, se non si prova, in modo rigoroso, un abuso della stessa da parte del soggetto abusante che conduca, come diretta conseguenza. la persona offesa a compiere atti per lei pregiudizievoli”. Sui 120mila euro che Repetto ha versato nel tempo non è quindi stato dimostrato che “non abbia liberamente deciso di offrire supporto economico al Centro Anidra e che non abbia dedicato buona parte del suo tempo al miglioramento di tale struttura, al di la’ di un’attività di mera persuasione che ci potrebbe essere stata ma che è cosa diversa – secondo il giudice – rispetto ad un comportamento che riduce o limita la capacià di autodeterminazione della persona offesa”.

Il commento della famiglia Repetto

La famiglia Repetto ha commentato: “Verrà ora preparato il ricorso in corte d’Appello e rimaniamo certi che la giustizia proseguirà, inevitabile, il suo corso. Abbiamo letto le motivazioni, ci stiamo confrontando con i nostri legali. A una prima sommaria lettura emergono contraddizioni e una sottovalutazione del fenomeno della manipolazione mentale nonostante la copiosa letteratura scientifica che dimostra le dinamiche di plagio e le perizie psichiatriche ordinate dalla Procura di Genova”.

“Inoltre – concludono – chi, lucidamente, si sarebbe sottoposto ad un intervento senza anestesia in un luogo non sterile, senza preventivamente consultarsi con i suoi parenti e decidendo di non chiedere i giusti aiuti a seguito delle successive sofferenze solo sul sentito dire di qualcuno? Forse quel qualcuno aveva così potere da annientare il potere personale di scelta? Chiediamocelo tutti”.

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https://www.genovatoday.it/cronaca/morte-repetto-motivazioni-sentenza.html

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