I testimoni di Geova
e il rifiuto delle emotrasfusioni
E’ noto che i Testimoni di Geova rifiutano per motivi religiosi le trasfusioni di sangue e pur di mantenere fede a tale principio sono spesso disposti ad affrontare la morte. Per prevenire situazioni inaspettate, come ricoveri urgenti in stato di incoscienza, molti di loro portano sempre con sé un cartellino in cui a chiare lettere diffidano i medici dal praticare loro emotrasfusioni, qualunque sia la situazione. Non sempre però tale desiderio viene rispettato e due recenti sentenze hanno riproposto la questione.
Quanto conta la volontà preventiva? Il primo caso risale al 1990. Un Testimone di Geova, privo di conoscenza e in pericolo di vita a causa di un incidente stradale, viene ricoverato all’ospedale di Pordenone. Porta con sé il cartellino in cui rende nota la sua contrarietà alle trasfusioni, ma i medici decidono di rivolgersi al Procuratore della Repubblica per ottenere l’autorizzazione, che viene accordata. Pochi mesi dopo la terapia trasfusionale, il paziente scopre di avere contratto un’infezione da virus dell’epatite B e chiede l’unità sanitaria di Pordenone il risarcimento del danno, comprensivo anche del danno biologico correlato ai postumi invalidanti di tale malattia. Ne è nata una lunga vicenda giudiziaria culminata nel 2003 con la sentenza della Corte D’Appello di Trieste (n.665/2003). Riformando la decisione di primo grado, che riconosceva la responsabilità dell’ospedale, la Corte ha svalorizzato il dissenso documentato nel cartellino. La sentenza poggia sul rilievo che la dichiarazione preventiva del paziente di volere rifiutare le trasfusioni di sangue altrui non varrebbe come valida manifestazione di dissenso idonea a impedire la prestazione sanitaria rivelatasi successivamente necessaria. A parere della Corte, il cartellino del ricoverato in stato di incoscienza esprime una volontà non concreta, ma astratta, non specifica ma programmatica, non informata ma ideologica, e soprattutto passata, preventiva e non attuale, in quanto non consequenziale all’avvenimento da cui deriva la necessità.
La volontà in situazioni d’emergenza Nel secondo caso il Testimone di Geova, anch’egli vittima di un incidente stradale, arriva “lucido e consapevole” all’ospedale. Ancora cosciente e capace, esprime il suo rifiuto delle emotrasfusioni, registrato nella sua cartella clinica con la annotazione: “N.B. Testimone di Geova: rifiuta trasfusioni”. In osservanza del suo desiderio, i medici tentano una terapia alternativa alla trasfusione, ma nel corso dell’intervento operatorio vi è un aggravamento improvviso. Di fronte a una perdita di sangue molto maggiore del previsto, i medici decidono per la trasfusione. Ristabilitosi, il paziente chiede il risarcimento dei danni morali patiti per il fatto di essere stato costretto a subire una emotrasfusione espressamente rifiutata, ma ugualmente praticata dai medici.
La sentenza (n.544/2003) pronunciata nel 2003 dalla Corte d’Appello di Trento ha però rigettato la domanda. Sulla scorta delle valutazioni della consulenza tecnica medico-legale, che valorizza l’indispensabilità della trasfusione in corso di intervento, l’impossibilità del ricorso a tecniche diverse, la non prevedibilità dell’emorragia e l’impossibilità del trasferimento in altro ospedale attrezzato ad eseguire l’intervento senza emotrasfusione, la Corte è giunta alla conclusione che la situazione venuta a determinarsi era “oggettivamente diversa rispetto all’iniziale”, non prevedibile in precedenza. Il paziente aveva espresso la sua volontà “in un momento in cui le condizioni di salute non erano così gravi da far temere un imminente pericolo di vita”. Il dissenso, insomma “era stato manifestato quando la situazione che gli veniva prospettata era ben diversa da quella reale riscontrata solo in un secondo momento”.
Ciò detto, la Corte ha inoltre esaminato la validità del dissenso esternato coscientemente dal paziente, allorché le trasfusioni non si erano ancora rese necessarie, escludendone il carattere vincolante anche quando esso sia inequivocabile, attuale, effettivo e consapevole, ma abbia effetti sul bene vita. Secondo la Corte trentina, una corretta valutazione dello stato di necessità deve tener conto che il bene sacrificato (il diritto alle proprie convinzioni religiose e spirituali sancito dall’articolo 19 della Costituzione) è da ritenersi equivalente al bene della salute (articolo 32), strettamente correlato al diritto alla vita (art. 2), solo allorché non venga in gioco la vita del paziente e la necessità di evitare un danno grave alla persona, in ossequio ai limiti posti dall’articolo 5 del Codice Civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo.
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